Definizione
Dall’entrata in vigore del DPR 412 del 1993 la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ad un unico soggetto: il responsabile dell’impianto termico.
Tale figura può essere ricoperta da soggetti diversi in base all’impianto termico in oggetto, in particolare:
- dal proprietario o dall’utilizzatore dell’impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate di impianto termico autonomo;
- dall’amministratore del condominio nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
- dal Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico qualora sia stato delegato da una delle figure precedenti quale responsabile dell’impianto
Il terzo responsabile deve essere una persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e di idonee capacità tecniche, economiche ed organizzative; a seguito di nomina da parte del proprietario o dell’amministratore, assume la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Obblighi
Il responsabile dell’impianto termico deve provvedere alla corretta manutenzione ed alla sicurezza dello stesso. E’ inoltre incaricato del rispetto del periodo annuale, dell’orario e della temperatura di funzionamento, entro i limiti fissati dalla legge.
Si elencano di seguito in dettaglio gli adempimenti necessari per un corretto esercizio e manutenzione dell’impianto:
TEMPERATURA MASSIMA, PERIODO DI ACCENSIONE, NUMERO DI ORE DI FUNZIONAMENTO
Durante la stagione di riscaldamento, la temperatura media degli ambienti delle abitazioni non deve superare i 20°C (con una tolleranza di 2°C).
Il periodo dell’anno nel quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento e il numero massimo giornaliero di ore di accensione dipendono dal clima della località dov’è ubicato l’edificio. Per stabilire tali dati l’Italia è stata suddivisa in 5 zone climatiche dalla A, la più calda, alla F, la più fredda .
La Provincia di Rovigo è situata in fascia E: per tale fascia il periodo di accensione va dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere.
In caso di condizioni atmosferiche eccezionalmente avverse si possono accendere gli impianti di riscaldamento anche al di fuori dei periodi previsti, per non oltre la metà delle ore massime giornaliere normalmente consentite.
Il periodo di funzionamento dell’impianto termico può essere frazionato in due o più fasce orarie, in ogni caso deve essere spento di notte, tra le 23 e le 5.
In alcuni casi è possibile mantenere sempre acceso l’impianto. Le limitazioni alla durata giornaliera del riscaldamento, spesso causa di disaccordo tra i condomini, non si applicano, tra gli altri:
- agli impianti a pannelli radianti (generalmente a pavimento);
- agli impianti centralizzati dotati di una sonda di TEMPERATURA esterna e di un programmatore sigillato che regoli la TEMPERATURA interna almeno su due livelli: a 20° nelle 14 ore previste normalmente e a 16° per quelle eccedenti (attenuazione notturna);
- agli impianti centralizzati in edifici dotati di un sistema di contabilizzazione del calore e di un programmatore per ogni appartamento mediante il quale si possa regolare la TEMPERATURA interna su almeno due livelli;
- agli impianti individuali regolati da un programmatore con le caratteristiche del caso precedente
- agli impianti condotti mediante contratti di servizio energia.
Nei casi 2, 3, e 4 inoltre, la caldaia deve avere un buon rendimento, non inferiore a valori limite prefissati per le caldaie di nuova installazione.
ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DELL’IMPIANTO
Il responsabile dell’impianto deve accertare che sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità dello stesso, che ne attesti la rispondenza alle norme. Tale documento deve essere rilasciato dall’installatore al committente per gli impianti costruiti dopo il 13.3.1990.
Per gli impianti più vecchi è necessario controllare che essi siano in regola avvalendosi, se necessario, dell’aiuto di un professionista. Questi, o lo stesso proprietario, compilerà una dichiarazione sostitutiva di conformità.
Altri punti da controllare in materia di sicurezza dell’impianto sono l‘integrità ed il corretto posizionamento dei tubi di adduzione del combustibile, l’esistenza di adeguata ventilazione ed aerazione dei locali di installazione degli apparecchi ed il corretto tiraggio del camino.
ADEMPIMENTI PER L’EFFICENZA ED IL RISPARMIO ENERGETICO
Il responsabile dell’impianto deve mantenere la caldaia in buona efficienza per evitare sprechi di energia e ridurre le emissioni inquinanti. Tra gli adempimenti necessari in tal senso dovrà far manutenzionare l’impianto, secondo le frequenze stabilite dal costruttore del generatore o dall’installatore dell’impianto, facendo eseguire l’analisi dei prodotti della combustione in base alla periodicità stabilita dalla normativa vigente.
Mediante l’analisi dei prodotti della combustione dovrà essere determinato il rendimento del generatore di calore, che deve rientrare entro parametri predefiniti; qualora l’analisi determini un rendimento inferiore a tali valori il generatore deve essere sostituito entro 300 giorni.
La manutenzione dell’impianto termico è necessaria per garantire che lo stesso sfrutti al meglio l’energia contenuta nel combustibile, verificandone inoltre la sicurezza e l’impatto nell’ambiente dei prodotti della combustione.
Generalmente i produttori dei generatori di calore prevedono che, almeno una volta all’anno, venga effettuato un intervento di controllo e manutenzione eseguito secondo quanto richiesto dalle norme UNI e CEI e secondo le indicazioni da loro stessi fornite nel libretto di uso e manutenzione della caldaia.
I principali riferimenti normativi sulle operazioni di manutenzione sono i seguenti:
• Impianti autonomi: UNI 7129, UNI 7131, UNI 10436;
• Impianti centralizzati: UNI 9317, UNI 8364, UNI 10435.






