Di cosa si tratta
La detrazione del 55% è un incentivo fiscale volto ad agevolare gli interventi miranti al miglioramento energetico degli edifici esistenti. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo (per una durata di 5 anni), entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale.
Come ottenerla
La procedura per l’ottenimento della detrazione prevede l’espletamento di una serie di adempimenti e la produzione di documentazione per la quale è necessario rivolgersi a professionisti abilitati. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida completa alla procedura con tutte le informazioni necessarie. Le normative di riferimento sono il D.M. del 19/2/2007, la Legge n. 244/2007, il D.L. 185/2008, la Legge n. 2 /2009 ed il Decreto Interministeriale del 6/8/2009.
Il periodo entro il quale si può usufruire dell’agevolazione è il 31 dicembre 2010.
| Guida alla detrazione dell’Agenzia delle Entrate |
Gli interventi interessati dalla detrazione
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
La categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, trigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.
- INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
- INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
- INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimentoma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.
Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.







